Ha ricevuto una decisione di allontanamento e si chiede quanto tempo le resta? La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione lo disciplina all'art. 64d LStrI. Decisivo è se le è stato fissato un normale termine di partenza oppure se l'allontanamento è immediatamente esecutivo.

La regola: da 7 a 30 giorni

Con la decisione di allontanamento deve essere fissato un congruo termine di partenza tra sette e trenta giorni. Un termine più lungo deve essere fissato, oppure il termine viene prorogato, se circostanze particolari come la situazione familiare, problemi di salute o una lunga durata del soggiorno lo richiedono (art. 64d cpv. 1 LStrI).

«Congruo» significa che il termine deve tenere conto delle circostanze concrete. Si deve poter disdire il posto di lavoro e l'abitazione, organizzare la partenza e preparare l'arrivo nel Paese d'origine. Quanto più a lungo si è vissuti in Svizzera, tanto più generoso dovrebbe essere il termine. Per i figli in età scolastica il semestre in corso dovrebbe poter essere possibilmente concluso. Anche problemi di salute, ad esempio una cura in corso, possono richiedere un termine più lungo. Per un imprenditore con due ristoranti e dipendenti il Tribunale federale ha ritenuto congruo un termine di tre mesi per rispettare i termini di disdetta e trovare acquirenti per gli immobili (2C_631/2018).

Il termine più lungo può essere concesso d'ufficio o su sua richiesta, nella prassi anche dopo la fissazione del termine e in determinate circostanze persino dopo la sua scadenza. Presenti comunque la richiesta il prima possibile e documenti i motivi.

Quando l'allontanamento è immediatamente esecutivo

Eccezionalmente l'allontanamento è immediatamente esecutivo, oppure il termine è inferiore a sette giorni (art. 64d cpv. 2 LStrI), se:

Come indizi di pericolo di fuga la legge menziona in particolare: lei non adempie l'obbligo di collaborazione, il suo comportamento finora lascia concludere una resistenza a disposizioni delle autorità, oppure entra in Svizzera nonostante un divieto d'entrata (art. 64d cpv. 3 LStrI).

L'esecuzione immediata è l'eccezione, non la regola. Richiede una motivazione, deve essere rispettata la proporzionalità e lei deve avere la possibilità di esperire un rimedio giuridico efficace. Anche in caso di esecutività immediata può essere chiesto l'effetto sospensivo, che a seconda del caso può essere concesso.

Devo già agire finché l'allontanamento non è passato in giudicato?

No, non in modo irreversibile. Finché l'allontanamento non è passato in giudicato, non ci si può attendere da lei che compia passi irreversibili, come disdire il posto di lavoro o l'abitazione. È esigibile solo che, avuta conoscenza del passaggio in giudicato, prenda le disposizioni necessarie per la partenza e non attenda passivamente la fissazione di un termine (DTF 2D_32/2018; 2C_634/2018). Nel fissare il termine devono essere considerati anche i ritardi tra la data della sentenza e quella della notificazione e, se è rappresentato legalmente, il tempo per il confronto con la sua rappresentanza legale.

Cosa dovrebbe fare ora

Conseguenze se il termine scade

Dopo la scadenza del termine l'allontanamento può essere eseguito (art. 69 LStrI), con misure coercitive fino all'espulsione coatta. È possibile un divieto d'entrata (art. 67 LStrI) e il soggiorno illegale può essere punibile (art. 115 LStrI). Chi può dovrebbe quindi agire prima della scadenza del termine, anche con una domanda di proroga.

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Stato: ottobre 2026. Questo articolo offre una panoramica e non sostituisce una consulenza legale individuale; la prassi e i requisiti possono variare a seconda del Cantone e del singolo caso.