Ha ottenuto in Svizzera lo statuto di protezione S, ma la Sua famiglia è ancora all'estero o è stata separata durante la fuga? Allora l'art. 71 della legge sull'asilo (LAsi) è la disposizione centrale. Esso disciplina chi può essere incluso come famiglia nella protezione provvisoria. Informazioni generali sullo statuto si trovano nell'articolo Statuto di protezione S in Svizzera. Le regole sullo statuto di protezione S sono adeguate continuamente sul piano politico; verifichi quindi sempre le direttive aggiornate della SEM.
Chi è incluso?
La protezione provvisoria è accordata ai coniugi delle persone bisognose di protezione e ai loro figli minorenni quando ricorre uno dei casi seguenti (art. 71 cpv. 1 LAsi):
- Domanda di protezione comune: Chiedete protezione insieme e non sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 73 LAsi.
- Separati dagli eventi: La famiglia è stata separata dagli eventi di cui all'art. 4 LAsi, intende riunirsi in Svizzera e non vi sono circostanze particolari contrarie.
Anche i figli di persone bisognose di protezione nati in Svizzera ottengono la protezione provvisoria (cpv. 2). A differenza dell'asilo familiare, qui non è prevista la possibilità di negare la protezione in presenza di circostanze particolari. Se le persone aventi diritto si trovano all'estero, la loro entrata deve essere autorizzata (cpv. 3).
E gli altri familiari?
Genitori, fratelli e sorelle, figli maggiorenni e altri familiari non sono contemplati dall'art. 71 cpv. 1 LAsi. Il Consiglio federale può disciplinare per altri casi a quali condizioni sia possibile una riunificazione familiare in Svizzera (cpv. 4). Ciò significa al contempo: non esiste un diritto individuale al ricongiungimento di altri membri della famiglia. Quali altri familiari siano contemplati e a quali condizioni lo stabilisce il Consiglio federale, nel caso dell'Ucraina con una decisione generale.
Costellazioni particolari
- Sospetto di matrimonio forzato o di minorenni: Se durante la procedura la SEM ha indizi di un motivo di invalidità ai sensi dell'art. 105 n. 5 o dell'art. 105a CC, lo comunica all'autorità competente. La domanda di ricongiungimento è sospesa fino alla sua decisione e, in caso di azione, fino alla sentenza passata in giudicato. Se il coniuge si trova ancora all'estero, la comunicazione e la sospensione avvengono solo dopo la sua entrata (cpv. 1bis).
- Matrimoni binazionali: Le difficoltà sorgono soprattutto quando la persona potenzialmente avente diritto alla protezione deve essere rinviata a uno Stato terzo di cui non ha la cittadinanza. In tal caso le deve essere previamente garantito il diritto di essere sentita sull'insediamento in tale Stato (TAF D-2207/2022).
Insidie
- Rapporto familiare non comprovato: Atti di matrimonio e di nascita, documenti di identità e prove della separazione della famiglia sono il cuore della domanda.
- Separazione non spiegata: Nel secondo caso conta che la famiglia sia stata separata dagli eventi di cui all'art. 4 LAsi. Descriva in modo comprensibile le circostanze della fuga e della separazione.
- Motivi di esclusione: In caso di domanda comune occorre verificare se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 73 LAsi.
- Aspettativa di un diritto per tutti i parenti: La cerchia è ristretta. Pianifichi in modo realistico chi è davvero contemplato.
- Documenti dall'estero: Autenticazioni e traduzioni richiedono tempo, se le procuri per tempo.
Famiglia separata o ancora all'estero?
Verifichiamo il Suo diritto e le prove necessarie prima che presenti una domanda.
Richiedere un primo colloquioArticoli correlati
Fonti e ulteriori informazioni
Stato: ottobre 2026. Questo articolo offre una panoramica e non sostituisce una consulenza legale individuale; la prassi e i requisiti possono variare a seconda del Cantone e del singolo caso.