Dopo dieci anni di soggiorno in Svizzera, per molti si pone la questione della naturalizzazione. Questo articolo inquadra i requisiti formali e materiali della naturalizzazione ordinaria secondo la legge sulla cittadinanza (BüG).

Requisiti formali: dieci anni di soggiorno

Secondo l'art. 9 BüG, la Confederazione rilascia l'autorizzazione di naturalizzazione solo se si comprovano complessivamente dieci anni di soggiorno in Svizzera, di cui tre devono rientrare negli ultimi cinque anni prima della presentazione della domanda. Inoltre, al momento della presentazione della domanda è richiesto un permesso di domicilio valido (permesso C).

Art. 9 cpv. 2 BüG: gli anni trascorsi in Svizzera tra gli 8 e i 18 anni compiuti contano doppio nel calcolo della durata del soggiorno, ma al massimo fino a cinque anni aggiuntivi.

I dieci anni non devono essere stati trascorsi consecutivamente; determinante è un soggiorno legale ed effettivo. Cantoni e Comuni richiedono inoltre per lo più una determinata durata minima di residenza nel Cantone e nel Comune attuali (nella pratica spesso due anni).

Requisiti materiali: criteri d'integrazione secondo l'art. 12 BüG

Un'integrazione riuscita viene valutata in particolare in base ai seguenti criteri:

Secondo l'art. 12 cpv. 3 BüG i Cantoni possono prevedere criteri d'integrazione supplementari; i requisiti concreti differiscono quindi a seconda del Cantone e del Comune di domicilio.

La procedura a tre livelli

La naturalizzazione ordinaria richiede il consenso di tre livelli: il Comune di domicilio verifica i requisiti locali d'integrazione e conferisce la cittadinanza comunale, il Cantone conferisce la cittadinanza cantonale e la Confederazione rilascia l'autorizzazione di naturalizzazione. In ultima analisi la naturalizzazione viene decisa dal Cantone (art. 14 BüG).

Ostacoli frequenti nella pratica

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