Quando un'impresa tedesca, francese o di un altro Stato costituisce in Svizzera una filiale, una consociata o una sede di gruppo, la questione giuridica non è per lo più la costituzione dell'impresa in sé – per questo esistono fiduciari e notai –, bensì a quali condizioni possano seguirla i propri collaboratori.
La prima differenza decisiva: UE/AELS o Stato terzo?
Per le imprese tedesche, francesi o di altri Stati UE/AELS vale un regime sostanzialmente più semplice rispetto agli Stati terzi. In base all'Accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera–UE (ALC), i cittadini UE/AELS possono lavorare in Svizzera, in linea di principio, senza i contingenti validi per gli Stati terzi e senza esame della precedenza dei lavoratori indigeni. Per i dirigenti che da uno Stato terzo (ad es. USA, Regno Unito dopo la Brexit, Stati asiatici) devono passare a una filiale svizzera valgono invece i requisiti più severi degli art. 18 segg. AIG, che abbiamo già illustrato in dettaglio nel nostro articolo sul permesso di dimora per professionisti.
Trasferimento intragruppo (distacco)
Per il trasferimento temporaneo di quadri all'interno dello stesso gruppo, l'art. 46 VZAE prevede una categoria propria: il trasferimento aziendale. Questa disciplina agevola l'ammissione di specialisti e dirigenti già impiegati nel gruppo e che passano alla filiale svizzera per un'attività a termine – ad esempio per avviare una nuova sede, introdurre standard di gruppo o assumere una direzione transitoria dopo un'acquisizione.
Che cosa considerare giuridicamente nella scelta della sede
- I contingenti sono assegnati per Cantone — per i cittadini di Stati terzi conviene chiarire presto se nel Cantone e nell'anno scelti siano ancora disponibili contingenti.
- Dimostrazione dell'interesse economico generale — per le filiali di nuova costituzione le autorità richiedono regolarmente un piano aziendale che renda verosimili la creazione di posti di lavoro e la sostanza economica dell'insediamento.
- Ricongiungimento familiare per i dirigenti distaccati — va pianificato fin dall'inizio, non solo dopo l'arrivo; si veda il nostro articolo separato sul ricongiungimento familiare per dirigenti.
Come sosteniamo concretamente le imprese
Accompagniamo sia le singole procedure di permesso per i collaboratori distaccati sia la pianificazione generale – ad esempio quali Cantoni siano realistici per un determinato progetto, come documentare in modo convincente una domanda e come gestire in modo organizzato i trasferimenti ricorrenti. La consulenza avviene in tedesco, inglese e francese.
State pianificando una filiale o il trasferimento di collaboratori in Svizzera?
Verifichiamo senza impegno quale procedura sia realistica per il vostro progetto e il Cantone scelto.
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