Come e se i familiari possano essere ricongiunti in Svizzera dipende in larga misura dal proprio statuto di soggiorno. Questo articolo inquadra le principali costellazioni — dal riconoscimento come rifugiato all'ammissione provvisoria.
Asilo familiare per rifugiati riconosciuti
Chi è riconosciuto come rifugiato in Svizzera e ha ottenuto l'asilo può far venire i familiari stretti tramite il cosiddetto asilo familiare. La base è l'art. 51 LAsi. Sono di regola contemplati coniugi e partner registrati nonché i loro figli minorenni; costellazioni ulteriori possono diventare rilevanti nel caso concreto in base all'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita familiare).
Termini di ricongiungimento secondo l'art. 47 LStrI
Per il ricongiungimento familiare secondo il diritto degli stranieri valgono inoltre i termini dell'art. 47 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20):
- 5 anni per il ricongiungimento di coniugi e di figli fino a 12 anni
- 12 mesi per il ricongiungimento di figli oltre i 12 anni
Se il termine viene lasciato scadere, il ricongiungimento è possibile solo in presenza di gravi motivi familiari — le esigenze di motivazione aumentano allora sensibilmente.
Particolarità per ammissione provvisoria e statuto di protezione S
Per le persone con ammissione provvisoria (permesso F) valgono presupposti più severi rispetto ai rifugiati riconosciuti, tra cui termini di attesa più lunghi e requisiti economici supplementari. Per le persone con statuto di protezione S il ricongiungimento familiare è disciplinato separatamente nell'art. 85c LStrI e nella prassi è configurato in modo più generoso rispetto all'ammissione provvisoria.
Quali prove vengono richieste?
Nella prassi le autorità richiedono regolarmente:
- Documenti d'identità e di stato civile dei familiari da ricongiungere
- Prova del legame familiare (atti di matrimonio e di nascita)
- A seconda dello statuto: prova di mezzi finanziari sufficienti e di un'abitazione adeguata alle esigenze
Se mancano documenti originali dal Paese d'origine, vanno esaminate nel caso concreto prove alternative (ad es. perizia del DNA in caso di filiazione, esposizione credibile dei fatti).
Perché conviene chiarire per tempo
Poiché i termini dell'art. 47 LStrI iniziano a decorrere da un determinato momento, la situazione di partenza peggiora a ogni mese di ritardo. Una verifica tempestiva di quale via giuridica (asilo familiare o ricongiungimento secondo il diritto degli stranieri) sia quella giusta nel caso concreto può essere decisiva.
Ricongiungere familiari?
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