Per datori di lavoro e specialisti provenienti da Stati al di fuori dell'UE/AELS vige in Svizzera un regime di ammissione nettamente più rigoroso rispetto ai cittadini UE/AELS. Questo articolo spiega i principali presupposti per un permesso di dimora con attività lucrativa.

Contingenti secondo l'art. 20 LStrI

Il numero dei primi permessi di dimora temporanea e di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa da parte di cittadini di Stati terzi è fissato annualmente dal Consiglio federale sotto forma di numeri massimi (contingenti). Questi contingenti sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni; se il contingente cantonale è esaurito, un permesso può essere rilasciato solo l'anno successivo.

L'art. 20 LStrI autorizza il Consiglio federale a fissare numeri massimi annuali per l'ammissione di cittadini di Stati terzi all'esercizio di un'attività lucrativa. Non sono contingentati determinati soggiorni di breve durata, ad esempio talune attività artistiche fino a otto mesi (art. 19 cpv. 4 OASA).

Priorità dei lavoratori indigeni

Secondo l'art. 21 LStrI un permesso può essere rilasciato solo se è dimostrato che per il posto non si possono trovare lavoratori disponibili in Svizzera né cittadini di Stati UE/AELS. A tal fine il datore di lavoro deve di regola presentare un annuncio di lavoro e la documentazione degli sforzi di reclutamento.

Ulteriori presupposti

Svolgimento della procedura

La domanda è di regola presentata dal datore di lavoro all'ufficio cantonale della migrazione. L'ufficio cantonale competente (a Zurigo l'Ufficio dell'economia e del lavoro, AWI) emana una decisione preliminare sul mercato del lavoro; successivamente la SEM esamina l'approvazione a livello federale e imputa il permesso al rispettivo contingente. Dopo una decisione positiva, la persona interessata riceve un'autorizzazione d'entrata e in seguito il vero e proprio permesso di dimora.

Cosa è possibile in caso di rifiuto

Se una domanda viene respinta — ad esempio perché la prova della priorità dei lavoratori indigeni è giudicata insufficiente — contro la decisione dell'ufficio cantonale può essere interposto ricorso. Un'accurata documentazione degli sforzi di reclutamento già nella domanda riduce considerevolmente questo rischio.

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