Lo statuto di protezione S consente a un gran numero di persone bisognose di protezione un soggiorno rapido e non burocratico in Svizzera, senza dover passare per una singola procedura d'asilo. Questo articolo spiega le basi giuridiche e che cosa considerare in caso di un'eventuale revoca dello statuto.

Base giuridica

Lo statuto di protezione S si fonda sulle disposizioni sulla protezione provvisoria (art. 66 segg. AsylG). Il Consiglio federale può attivare questa protezione per gruppi di persone bisognose di protezione, senza che ogni persona interessata debba passare per una procedura d'asilo individuale. Durante la validità dello statuto un'eventuale domanda d'asilo della persona interessata non viene esaminata nel merito; resta tuttavia riservato l'esame di un eventuale motivo di esclusione dall'asilo.

Diritti durante lo statuto di protezione S

Consolidamento in caso di buona integrazione

In caso di integrazione particolarmente buona, già durante lo statuto di protezione S può essere richiesto al Cantone, in determinate costellazioni, un permesso per casi di rigore. I criteri corrispondono nella sostanza a quelli dell'art. 31 VZAE, che illustriamo in dettaglio nell'articolo sul permesso per casi di rigore.

Che cosa succede in caso di revoca dello statuto di protezione S?

Il Consiglio federale può revocare lo statuto di protezione S quando nel Paese d'origine non sussistono più i presupposti. Dopo la revoca dello statuto, di regola viene svolta una procedura d'asilo ordinaria ovvero si verifica se sia possibile un altro titolo di soggiorno (ad es. un permesso B).

Una documentazione accurata e tempestiva del proprio impegno di integrazione è quindi opportuna, anche se la revoca dello statuto non è ancora concretamente prevedibile: più tardi può essere decisiva per una domanda per casi di rigore o di permesso.

Domande sullo statuto di protezione S o sulla sua cessazione?

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