Ha un'offerta da un club o da una federazione svizzeri, o sta negoziando? Allora vale: il contratto da solo non abilita a iniziare. Sportive, sportivi e allenatori sono considerati, ai sensi del diritto degli stranieri, persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente (art. 1a cpv. 2 OASA). Come cittadino di uno Stato terzo può iniziare la sua attività solo quando dispone del permesso.

UE/AELS o Stato terzo?

I cittadini degli Stati UE/AELS possono invocare l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP), per loro l'accesso è nettamente più semplice. Il resto di questo articolo riguarda i cittadini di Stati terzi.

Le basi giuridiche

La prassi è severa, soprattutto per i giovani

Le direttive presuppongono per i giocatori un elevato standard sportivo. Per i giovani talenti ciò risulta spesso proibitivo: un giovane calciatore non ottenne alcun permesso nonostante un contratto quinquennale con un club svizzero, perché le direttive richiedevano un anno di impiego in campionati nazionali del massimo livello (TAF C-4813/2013). La dottrina critica tali requisiti come inadeguati, proprio nel caso dei giovani.

Metta dunque in conto di dover documentare il suo riconoscimento sportivo: impieghi e campionati, nazionale, titoli, riconoscimenti, conferme di federazioni e club. Per gli allenatori valgono gli stessi principi; inoltre vanno comprovate qualifica ed esperienza.

Insidie

Ha in vista un'offerta contrattuale?

Faccia chiarire la questione del permesso prima di firmare. Le diremo apertamente quanto sia realistica la sua domanda.

Richiedere un primo colloquio

Stato: ottobre 2026. Questo articolo offre una panoramica e non sostituisce una consulenza legale individuale; la prassi e i requisiti possono variare a seconda del Cantone e del singolo caso.