Un soggiorno di lunga durata da solo non basta per un permesso per casi di rigore. Le autorità esaminano nel loro insieme tutta una serie di criteri. Questo articolo chiarisce che cosa conta davvero.

Base giuridica

I criteri centrali per il riconoscimento di un caso personale di estrema gravità (caso di rigore) sono sanciti nell'art. 31 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). Inoltre vanno considerati i criteri d'integrazione ai sensi dell'art. 58a LStrI. L'elenco dei criteri dell'art. 31 OASA non è esaustivo: l'autorità effettua una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto.

L'art. 31 OASA menziona tra l'altro: grado d'integrazione, rispetto dell'ordinamento giuridico, situazione familiare, situazione finanziaria, durata della presenza in Svizzera, stato di salute nonché possibilità di reintegrazione nello Stato di provenienza.

Quanto conta la durata del soggiorno?

La durata della presenza in Svizzera da sola non fonda ancora un caso di rigore. Nella prassi delle autorità cantonali della migrazione si ritiene tuttavia regolarmente, a partire da una presenza ininterrotta di circa dieci anni, che i legami con la Svizzera possano essere diventati così stretti da poter prendere in considerazione un caso di rigore — a condizione che siano soddisfatti anche altri criteri come comportamento ineccepibile, indipendenza finanziaria e buona integrazione sociale e professionale. Per le famiglie con figli questa soglia può essere più bassa, in particolare in considerazione dell'integrazione dei figli.

Importante: i periodi di soggiorno meramente illegale non vengono considerati dal Tribunale federale in questa valutazione nella stessa misura di un soggiorno con permesso o come richiedente l'asilo.

I criteri più importanti in sintesi

Particolarità in caso di procedura d'asilo in corso

Chi si trova ancora nella procedura d'asilo ordinaria non può in linea di principio presentare in questo periodo una domanda separata per casi di rigore: ciò infrangerebbe il principio di esclusività della procedura d'asilo ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi. Per i richiedenti l'asilo respinti e per le persone ammesse provvisoriamente, dopo la conclusione definitiva della procedura d'asilo può essere esaminata una domanda per casi di rigore in base all'art. 14 cpv. 2 LAsi ovvero all'art. 84 cpv. 5 LStrI in combinato disposto con l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI.

Competenza e procedura

La domanda va presentata all'autorità cantonale della migrazione. Devono approvarla sia il Cantone sia la SEM. Le autorità richiedono inoltre regolarmente la rivelazione dell'identità, di regola mediante presentazione di un passaporto valido o la prova di sforzi in tal senso.

La Sua situazione è un caso di rigore?

Verifichiamo sulla base dei criteri dell'art. 31 OASA se una domanda valga la pena.

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